Statuto

ART. 1 DENOMINAZIONE

E’ costituito, in ottemperanza al D.lgs. 09 aprile 208 n.81 art. 51 integrato con d.lgs 3 agosto 2009 n. 106 nonché dall’Accordo Provinciale siglato in data 01 Luglio 1998, una Associazione avente la denominazione di Organismo Paritetico Provinciale ( comunemente enunciato O.P.P.) i cui soci deliberanti sono l’Unione Commercianti di Piacenza, la Confesercenti di Piacenza, la Filcams CGIL Piacenza, la Fisascat Cisl Piacenza, la Uiltucs Uil Piacenza L’ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta.

 

ART. 2 SEDE

L’Ente ha sede in Piacenza, Via Prevostura, 62.Potranno essere istituite sedi secondarie e uffici nell’ambito della stessa provincia.

 

ART. 3 SCOPI

L’Ente non persegue finalità di lucro ed ha i seguenti scopi:

a) adempimenti di cui all’art. 51 del d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e d.lgs 3 agosto 2009 n. 106

b)orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori;

c) prima istanza di riferimento in merito a controversie, sia individuali che collettive, sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti;

d ) individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all’applicazione del D.lgs. n. 81/2008 e d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e proporli ai soggetti interessati, promuovere l’informazione e la formazione dei soggetti interessati sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro;

e) promuovere la formazione dei R.L.S., a tal fine predisponendo appositi moduli formativi;

f) elaborare progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l’Ente Regione e gli altri Enti Territoriali, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;

g) individuare gli Enti di Formazione di riferimento autorizzati a certificare e rilasciare attestati;

h) stabilire la ripartizione dei corsi per ciascun Ente e definire il costo a carico delle aziende per ogni corsista;

i) impostare l’articolazione delle 32 ore di corso, stabilire il numero massimo di partecipanti e definire i contenuti minimi dei programmi dei corsi;

INOLTRE:

- assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, che, se unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell’O.P.P.

- ricevere i verbali con l’indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- attuare le disposizioni relative ai RLST;

- orientare sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative da parte delle aziende anche promovendo, in collaborazione con gli Enti preposti, le necessarie iniziative;

- richiedere alle aziende notizie in merito all’attuazione dei progetti per la sicurezza.

- Ogni altra attività o funzione assegnatagli dai CCNL di riferimento e dai d.lgs 81/2008 e d.lgs 106/2009 con successive modifiche

 

ART. 4 DURATA

La durata dell’Ente è da oggi al 31 Dicembre 2050, salvo proroga.

 

ART. 5 SOCI

Sono soci dell’ente in qualità di soci deliberanti l’Unione Commercianti di Piacenza, la Confesercenti di Piacenza, la Filcams CGIL di Piacenza, la Fisascat Cisl di Piacenza, la Uitucs Uil di PiacenzaSono soci beneficiari dell’Organismo Paritetico Provinciale le ditte che tramite scheda di iscrizione ne richiedono l’adesione qualora non sia diversamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

 

ART. 6 ORGANI

Gli organi dell’Ente, nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei soci sono:

1) l’Assemblea;

2) Il Presidente;

3) Il VicePresidente; 4

4) Il Consiglio Direttivo;

5) Il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche hanno la durata di 4 esercizi finanziari e permangono sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio. Qualora in tale periodo uno o più membri venissero a cessare dalla carica il socio che li ha designati provvederà alla loro sostituzione. Il Presidente ed il Vicepresidente possono esser riconfermati nella loro carica per un solo mandato, anche non consecutivo. I membri del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea possono essere riconfermati per più mandati.

Vige il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del codice civile, della sovranità dell’Assemblea dei Soci, associati o partecipanti; devono essere comunque dettati, anche in via regolamentare, i criteri della ammissione ad esclusione dei soci e i criteri di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti.

 

ART. 7 ASSEMBLEA

L’assemblea è composta da sei delegati, di cui nominati 2 dall’Unione Commercianti di Piacenza, uno ciascuno dalle organizzazioni sindacali confederali FILCAMS-C.G.I.L. di Piacenza, FISASCAT- C.I.S.L. di Piacenza , UILTUCS-UIL di Piacenza., uno da Confesercenti Piacenza.

Requisiti per la nomina: possono essere nominati quali delegati esclusivamente cittadini residenti in Italia che, al momento della nomina, abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano precedentemente e continuativamente prestato, per almeno cinque anni, attività lavorativa e /o sindacale nell’ambito territoriale della provincia di Piacenza. L’assemblea è convocata dal Presidente dell’Ente almeno una volta all’anno per l’approvazione dello Stato di previsione e del Conto Consuntivo.

L’Assemblea deve inoltre essere convocata:

  •  per approvazione delle proposte di modifica dello Statuto, modifiche da deliberarsi con successivo verbale redatto dal Notaio;
  •  per l’esame, l’approvazione delle iniziative da intraprendere nonché per la valutazione di quelle già intraprese;
  •  per deliberare gli eventuali compensi e le modalità degli eventuali rimborsi spese, a favore del presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo, (dei componenti le Commissioni paritetiche già costituite o da istituire) nonché dei componenti il Collegio Sindacale. Per gli emolumenti a favore di questi ultimi valgono le indicazioni della tariffa dei Dottori Commercialisti, a tutt’oggi in essere.

L’assemblea sarà inoltre convocata ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio Direttivo, speciali circostanze lo richiedano ovvero nell’ipotesi in cui la convocazione sia richiesta, con indicazione degli argomenti su cui discutere e deliberare, da almeno un terzo dei delegati.

L’Assemblea straordinaria delibererà alla presenza di un Notaio che ne redigerà il verbale, per l’approvazione delle modifiche statutarie proposte, per la messa in liquidazione dell’Ente, per l’eventuale richiesta di riconoscimento dell’ente. L’Assemblea ordinaria , invece, potrà con la maggioranza ordinaria ovvero con il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati aventi diritto al voto modificare il regolamento.

La convocazione dell’Assemblea sarà effettuata almeno 7 giorni prima della data fissata a mezzo e mail o PEC o fax spedito al domicilio indicato dal delegato, con l’indicazione dell’ordine del giorno, il giorno, il luogo, e l’ora della riunione. In caso di particolare urgenza l’Assemblea può essere convocata a mezzo telefono o e-mail almeno 48 ore prima.

L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Provincia di Piacenza, mediante avviso, contenente tutti gli elementi di cui al comma precedente di questo articolo, da affiggersi nella sede legale ed eventualmente nelle sedi periferiche dell’Ente, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Ente o in caso di suo impedimento o di sua assenza, dal VicePresidente, ove anche il Vicepresidente sia assente o impedito, l’Assemblea verrà presieduta da persona indicata dall’Assemblea stessa.

Il Presidente dell’Assemblea designa il Segretario Verbalizzante e in caso di votazione, due o più scrutatori scelti tra i delegati intervenuti.

Il Presidente dell’Assemblea, in caso di votazione, ne stabilisce le modalità.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno l’85% dei delegati mentre in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno il 66% dei delegati ; in entrambi i casi le deliberazioni sono validamente assunte quando riportano il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati presenti.

Nel caso di Assemblea riunita alla presenza del Notaio che ne redige il verbale ai sensi del presente Statuto, le deliberazioni sono validamente assunte quando riportano il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei delegati presenti con arrotondamento all’unità superiore.

Ciascun delegato potrà rappresentare in Assemblea, mediante delega, un altro delegato e non più di uno. In alternativa ciascun delegato potrà delegare a rappresentarlo in assemblea un funzionario appartenente alla medesima categoria di appartenenza (leggi Unione Commercianti, Confesercenti, Filcams, Fisascat, Uiltucs)Non è ammessa la delega” in bianco”. La delega va tenuta agli atti dell’Assemblea.

Qualora un componente d’Assemblea si assenti ingiustificatamente per piu’ di tre volte consecutive senza aver nominato un delegato, decade dalla carica. Le deliberazioni dell’Assemblea risultano dal verbale redatto dal segretario che lo sottoscrive assieme al Presidente.

I verbali dell’Assemblea rimangono a disposizione dei soci i quali, a presentazione di richiesta scritta, potranno prenderne visione presso la sede legale dell’Ente.

 

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri, dei quali due designati dall’Unione Commercianti di Piacenza, uno dalla Confesercenti e tre designati dalla FILCAMS-CGIL, dalla FISASCAT – CISL di Piacenza e dalla UILTUCS- UIL di Piacenza e nominati dall’Assemblea.

Requisiti per la nomina: possono essere nominati quali membri del Consiglio Direttivo esclusivamente cittadini residenti in Italia che, al momento della nomina, abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano precedentemente e continuativamente prestato, per almeno cinque anni, attività lavorativa e/o sindacale nell’ambito territoriale della provincia di Piacenza.

Per ogni membro effettivo deve essere nominato un supplente. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente, i quali rivestiranno anche la carica di Presidente e Vicepresidente dell’Ente, nonché dell’Assemblea.Al Consiglio Direttivo è riconosciuto ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione degli scopi e gestione dell’Ente.Ad esso è affidata la gestione del patrimonio sociale.

Il Consiglio tra l’altro:

  •  sovrintende a tutte le attività dell’Ente imprimendo e garantendo unità di indirizzo e coordinata pianificazione e sviluppo degli interventi; individua e fissa le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell’Ente e gli obiettivi ritenuti di volta in volta prioritari; disciplina i vari interventi ed iniziative approvandone i relativi progetti generali e particolari; provvede agli accantonamenti delle risorse e mezzi dell’ente nei modi, forme e tempi da esso deliberati: provvede sulla base delle risultanze contabili ad attribuire le risorse ed i mezzi in relazione agli scopi indicati all’art. 3;
  •  predispone il Regolamento delle attività dell’Ente sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea; 
  • provvede alla compilazione dello stato di previsione e del conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  •  regola lo svolgimento dell’attività sociale, il funzionamento e l’uso dei beni dell’Ente;
  •  provvede alla convocazione dell’Assembla nei casi previsti dall’art. 7.
  •  decide, in caso di contestazione, sulla sussistenza dei requisiti per la nomina a delegato dell’Assemblea ex art 7, nonché sulla sussistenza dei requisiti per la nomina a membro effettivo e supplente del Consiglio Direttivo medesimo di cui al presente art. 8
  • si pronuncia ove necessario interprete autentico dello Statuto e del regolamento ll Consiglio Direttivo con apposita deliberazione potrà delegare parte dei propri poteri, così come l’esecuzione di determinati atti, al Presidente e al Vicepresidente.

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo e mail o PEC o fax spedito al domicilio del Consigliere almeno 7 giorni prima della riunione e dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, il giorno, l’ora della riunione; in caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato a mezzo comunicazione telegrafica o telefax o e-mail, con un preavviso di 48 ore. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del 51% dei Consiglieri.Alle riunioni ed in considerazione della eventuale particolarità delle materie da affrontare, potranno essere invitati ad assistere e riferire esperti o consulenti.Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri presenti; in particolare:

  •  nel caso siano presenti quattro Consiglieri, voti favorevoli tre
  •  nel caso siano presenti cinque Consiglieri, voti favorevoli quattro ecc.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Presidente e custodito c/o la sede dell’O.P.P. .Ove deliberato dall’Assemblea ai consiglieri competerà il rimborso delle spese documentate sostenute per l’esercizio delle funzioni e/o un gettone di presenza per ogni riunione a cui parteciperanno.Qualora un componente del Consiglio Direttivo si assenti ingiustificatamente per più di tre volte consecutive senza aver nominato un delegato decade dalla nomina.

 

ART. 9 PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Ente, ne ha la firma che può delegare al Vice Presidente.Il Presidente ha ogni potere relativo alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e ad esso spetta la supervisione delle attività sociali, nonché la convocazione dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 7.Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo scegliendo alternativamente tra i membri delle organizzazioni datoriali e quelli di designazione delle OO.SS. dei Lavoratori.Il Vicepresidente è eletto tra i membri di designazione della parte di cui non è espressione il Presidente.Il Vicepresidente esercita le funzioni ed i poteri del Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi.

 

ART. 10 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori nominato dall’Assemblea sarà composto da tre membri effettivi così designati:uno scelto tra i delegati dei soci di parte datoriale, uno tra i delegati di parte sindacale, uno scelto tra gli iscritti all’albo dei revisori ufficiali dei conti che svolgerà compiti di Presidente del Collegio stesso.Competerà all’Assemblea la nomina dei revisori venuti meno per qualsiasi motivo, così come la sostituzione del membro ingiustificatamente assente a più di tre riunioni consecutive del Collegio.Il Collegio dei revisori può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con il compito di seguire l’attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell’Ente con ogni potere di accertamento e di ispezione riferendo all’organo amministrativo. Nel caso vengano rilevate irregolarità i componenti del Collegio ne riferiranno al Consiglio Direttivo e, ove lo ritengano necessario, alla Assemblea, affinché assuma i provvedimenti di competenza. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente. Le modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste a proposito della convocazione del Consiglio Direttivo. .Ove deliberato dall’Assemblea ai revisori spetterà il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’incarico e/o competerà un gettone di presenza per ogni riunione del Collegio e del Consiglio Direttivo cui il revisore partecipa nonché un emolumento annuo non superiore a quello previsto dal DPR 10 ottobre 1994 n. 645 (Tariffa dei Dottori Commercialisti) con l’aumento del 50% per il Presidente del Collegio dei Revisori.

 

ART. 11 PATRIMONIO SOCIALE

Tutti i mezzi patrimoniali dell’Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra ad incrementare le risorse dell’Ente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell’Ente compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e del Regolamento O.P.P. , i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell’Ente saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell’Ente e accantonati se ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.Il regime giuridico relativo ai beni e più in generale al patrimonio dell’Ente è quello del “Fondo comune”, regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente statuto,con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni. I soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell’ente sia durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso.Vige il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o previsti dal regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo dell’O.P.P. in conformità con l’art. 14 del presente statuto.

 

ART. 12 ESERCIZIO E BILANCIO

L’esercizio dell’O.P.P. inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.Entro il 31 Maggio il Consiglio Direttivo depositerà presso la sede dell’Ente il conto consuntivo dell’Anno precedente e lo stato di previsione corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori sullo stato e le prospettive dell’Ente.E’ obbligatoria la redazione e la approvazione annuale di un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie e regolamentari dell’Associazione.

 

ART. 13 SCIOGLIMENTONel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio attivo dell’Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662.In tali casi il Consiglio Direttivo fungerà da liquidatore.

 

ART. 14 REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ DELL’O.P.P.Le attività dell’Ente ed ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse, sono disciplinate,oltre che dal presente statuto, da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.In esecuzione dell’art. 6 ultimo comma come richiamato dall’art. 111 comma 4 quinquies dei TUIR

Il rapporto associativo cessa in capo ai soci a causa di:

  •  scioglimento o liquidazione, per qualsiasi causa dell’O.P.P. di Piacenza;
  •  venire meno delle condizioni di cui all’art. 5;
  •  esclusione del socio beneficiario, disposta dal Consiglio Direttivo, ratificata dall’Assemblea dei soci, per il mancato rispetto delle statuizioni di cui al presente Statuto. In particolare potrà essere prevista l’esclusione del socio in relazione al mancato pagamento della quota e/o contributi associativi nei modi stabiliti dal summenzionato regolamento, per lo svolgimento di attività che si pongono in aperto contrasto con le finalità istituzionali, per qualsiasi altra causa prevista dal presente Statuto o dal Regolamento dell’Attività.

In caso di esclusione o recesso del socio beneficiario, per qualsiasi causa, niente sarà dovuto in termini di rimborso totale o parziale di quanto il socio abbia versato in esecuzione degli obblighi di cui al presente Statuto, fermo restando qualsiasi obbligo pregresso che il socio deve comunque corrispondere all’associazione per l’attività dello stesso Ente svolta in esecuzione delle finalità di cui al presente Statuto.

 

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento delle attività, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e segnatamente quelle in materia di associazioni di tendenza senza scopo di lucro.In ogni caso, per solidale irrevocabile volontà delle parti stipulanti l’interpretazione e la applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie riconosciute finalità del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Modifiche dello Statuto, degli scopi sociali, della messa in liquidazione delle attività, delle modalità di contribuzione, potranno essere deliberate solo dall’Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

 

SIGLE STATUO O.P.P. (ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE)

 

FILCAMS – CGIL = FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO ALBERGHI MENSE SERVIZI

FISASCAT - CISL = FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO

UILTUCS – UIL = UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI

RLS = RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

RLST = RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA

OO.SS = ORGANIZZAZIONI SINDACALI