Protocollo di intesa in materia sicurezza

16/03/2010

Addì, 16 marzo 2010, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Piacenza, alla presenza del Direttore Dott. Eufranio Massi e dell’Ispettore Dott. Nicola Pangallo si sono riunite:

le sottonotate Associazioni Datoriali:

  • Unione Commercianti di Piacenza – Confcommercio rappresentata dal Presidente Rag. Francesco Meazza
  • Confesercenti Piacenza, rappresentata dal Direttore Sig. Fausto Arzani

Le sottoindicate Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:

  • FILCAMS CGIL rappresentata da Sig. Giuliano Zuavi
  • FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Sig. Michele Vaghini
  • UILTUCS UIL rappresentata dal Segretario Sig. Vincenzo Guerriero

L’Ente Bilaterale Terziario di Piacenza rappresentato dal Presidente Dott. Giovanni Struzzola

                                PREMESSO

  • Che la sicurezza è un diritto fondamentale per i cittadini, i lavoratori gli imprenditori, nonché elemento primario per la crescita economica del territorio;
  • Che la Provincia di Piacenza rappresenta un’area ben sviluppata economicamente e potenzialmente, quindi, più esposta ai fenomeni malavitosi;
  • Che nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche (quali, ad esempio, ricevitorie, tabaccherie, farmacie, edicole e distributori di carburanti) sono divenute attività a forte rischio rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro incassate per conto proprio, dello Stato, e/o di terzi;
  • Che la sicurezza nelle attività economiche riguarda sia l’integrità dell’azienda nel suo complesso (ed in particolare quella delle persone che vi operano, siano esse titolari o dipendenti) che dei cittadini in genere che si trovino a stazionare nei suddetti locali;
  • Che gli impianti audiovisivi e i sistemi antirapina possono essere un formidabile strumento di prevenzione deterrenza dei fenomeni criminosi;
  • Che le nuove tecnologie permettono di elevare notevolmente la sicurezza fisica delle persone presenti nei locali aziendali, escludendo di fatto la possibilità che gli strumenti audiovisivi possano essere utilizzati, anche incidentalmente, per il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;
  • Che le nuove tecnologie, riferite ai sistemi antirapina, determinano incertezza nell’applicazione delle norme riferite all’utilizzo di strumenti e impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro (articolo 4 legge 300/1970);
  • Che esiste un’articolata disciplina dettata dalla legge 675/1996 ed esplicitata dal Garante per la Privacy per il tramite di un decalogo sulla videosorveglianza, da ultimo il Provvedimento del Garante del 9 aprile 2004;

le parti, nel pieno rispetto dell’art. 4 della legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) che affronta il tema dell’utilizzo di tecnologie ed impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro e delle relative autorizzazioni, ad ogni effetto di legge e di regolamento e nell’intento di semplificare le procedure per l’ottenimento dell’autorizzazione all’utilizzo delle predette tecnologie nelle aziende che occupano nelle singole unità produttive sino a 15 dipendenti, sottoscrivono il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA

L’odierno Protocollo è valido per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza e/o antirapina classificabili a norma UNI CEI.

Le parti concordano:
il presente Protocollo ha efficacia per le imprese associate e/o affiliate alle Associazioni datoriali firmatarie e/o che aderiscono agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo presenti sul territorio della provincia di Piacenza, derivanti dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e Turismo, Pubblici Esercizi, sottoscritto da Confcommerico e Confesercenti, Ficams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL, o che aderiscono a Ebiter – Ente Bilaterale di Piacenza, che dichiarano di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.

L’impresa che voglia installare un sistema di videosorveglianza rientrante nella fattispecie oggetto del protocollo, potrà attivare il sistema stesso soltanto dopo:

  1. la presentazione ed accoglimento di apposita richiesta di parere all’Ebiter di Piacenza, sito in Via della Prevostura n. 62 a Piacenza. In seno all’Ebiter la richiesta stessa verrà sottoposta al vaglio della “Commissione sindacale” settimanalmente. La Commissione vaglierà la richiesta e verrà emesso parere favorevole o motivato il parere non favorevole, con sottoscrizione, da parte di un componente di parte datoriale e di un componente di parte sindacale. Indicazioni ai componenti potranno essere fornite su casi specifici da parte delle parti sociali.
  2. i componenti della commissione di parte sindacale dei lavoratori provvederanno, ove lo riterranno opportuno, ad inoltrare copia della richiesta ai sindacati confederali provinciali.
  3. l’Ebiter invierà il parere rilasciato unitamente all’Istanza di autorizzazione predisposta dall’Azienda, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Piacenza che rilascerà autorizzazione ex art. 4 legge 300/70;
  4. l’Ebiter, nella persona dei soci fondatori potrà effettuare controlli presso le imprese richiedenti al fine di verificare la veridicità di quanto indicato sulla richiesta di parere rispetto all’effettiva situazione aziendale;
  5. copia dell’approvazione della Direziona Provinciale del Lavoro dovrà essere oggetto di affissione nei locali aziendali del soggetto istante unitamente ai cartelli di avvertimento previsti dalla normativa della privacy.

Le richieste di parere dovranno essere formulate e presentate a EBITER Piacenza secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del Protocollo medesimo e ripresentate, in caso di variazioni sostanziali degli apparecchi installati o della loro collocazione nelle pertinenze aziendali.

  • sull’obbligo del titolare e/o del legale rappresentante dell’impresa di informare i dipendenti ed i clienti con appositi cartelli esposti sia all’esterno e all’interno dei locali dell’impresa;
  • di nominare l’incaricato alla videosorveglianza;
  • l’installazione delle telecamere deve avvenire in modo tale che l’angolo di ripresa inquadri solamente le parti dei locali più esposte al rischio rapine o di latri comportamenti criminosi e, comunque, nel rispetto della richiamata normativa della Privacy al fine di tutela della sicurezza e del patrimonio aziendale; la ripresa dei dipendenti deve avvenire esclusivamente a tale fine e con il criterio dell’occasionalità;
  • le telecamere dovranno essere dotate, possibilmente di spia luminosa che individui quando le stesse sono in funzione e nella piantina deve essere individuata la dislocazione dell’impianto (cono di ripresa delle telecamere, dislocazione DVR e monitor)
  • l’apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento dovranno essere custoditi in modo appropriato
  • le registrazioni potranno essere visionate, solo in presenza del lavoratore individuato al punto 2 e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti, esclusivamente a titolo di prova giudiziale
  • la visualizzazione in tempo reale non potrà costituire supporto all’accertamento dell’obbligo di diligenza del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell’adozione di provvedimenti sanzionatori:

In allegato il Protocollo comprensivo di Schema di Istanza da presentare a Ebiter